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REGOLAMENTO IPPICA INTERNAZIONALE

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

  1. 1. Il presente decreto definisce le modalità di gestione delle formule di scommessa ippica a totalizzatore di cui al decreto direttoriale 26 ottobre 2005 e al decreto direttoriale 20 dicembre 2005, organizzate congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati, ai sensi dell’articolo 1, comma 294, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.
  2. 2. Le formule di scommessa di cui al comma 1, ai fini del presente decreto, assumono la denominazione di “Vincente internazionale”, “Accoppiata internazionale” e “Tris internazionale”.
  3. 3. Ai fini del presente decreto si intende per:
    1. a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    2. b) UNIRE, l’Unione Nazionale per Incremento delle Razze Equine;
    3. c) Organismi esteri, le amministrazioni estere preposte alla gestione ed alla raccolta delle scommesse a totalizzatore sulle corse ippiche;
    4. d) Apertura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse a totalizzazione in comune ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
    5. e) Campo partenti o dichiarazione dei partenti, la corsa e l’elenco dei cavalli che formeranno oggetto di scommessa a totalizzazione in comune;
    6. f) Cavallo regolarmente partito, il cavallo già dichiarato partente quando alla partenza convalidata dallo starter: i. nelle corse al galoppo è entrato nella gabbia di partenza ovvero è agli ordini dello starter nelle partenze con nastri o a bandiera; ii. nelle corse al trotto con partenza alla pari, lo starter aziona il lampeggiante, impartendo l’ordine di avvio dell’autostarter;
    7. g) Chiusura dell’accettazione, il momento in cui AAMS, o la competente autorità di cui all’articolo1 comma 1, dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse per quella corsa;
    8. h) Concessionario, l’operatore di gioco abilitato da AAMS a seguito di procedure di selezione nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
    9. i) Corsa ippica o evento, la corsa ippica selezionata, di comune accordo tra le Parti in relazione alle quali verranno effettuate le scommesse ippiche a totalizzazione in comune;
    10. l) Disponibile a vincite, l’importo da suddividere, per ciascuna scommessa a totalizzazione in comune, tra le unità di scommessa vincenti;
    11. m) Incasso della raccolta, l’incasso delle scommesse a totalizzazione in comune, raccolte nella settimana contabile di riferimento;
    12. n) Incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
    13. o) Ordine di arrivo, il risultato certificato da AAMS, sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall’UNIRE, ai fini delle scommesse, relativo a ciascun evento oggetto di scommesse a totalizzazione in comune;
    14. p) Partecipante o scommettitore, colui che effettua la scommessa;
    15. q) Parti, congiuntamente AAMS, UNIRE ed Organismi esteri;
    16. r) Posta unitaria di gioco, l’importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;
    17. s) Programma ufficiale delle corse, il documento dal quale si ricava la dichiarazione dei partenti (o campo partenti) che contiene le informazioni indispensabili per l’accettazione delle scommesse;
    18. t) Pronostico, la possibilità o l’insieme delle possibilità contemplate per l’evento su cui si effettua la scommessa a totalizzazione in comune;
    19. u) Punti di vendita, l’esercizio presso il quale è possibile effettuare le scommesse ippiche a totalizzazione in comune;
    20. v) Punto di vendita virtuale, il sistema del concessionario che, previo rilascio di nulla-osta e collegamento al totalizzatore nazionale, effettua le scommesse a caratura speciale;
    21. z) Quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l’importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
    22. aa) Ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l’avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l’unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
    23. bb) Saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l’incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzazione in comune chiuse nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
      1. i. i rimborsi effettuati dai punti vendita nell’arco della settimana contabile di riferimento;
      2. ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all’incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
      3. iii. le vincite da essi pagate dai punti vendita nell’arco della settimana contabile di riferimento;
      4. iv. il compenso spettante al concessionario, relativo all’incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dai singoli atti di concessione;
    24. cc) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti, per l’Italia, da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
    25. dd) Scommessa, l’insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
    26. ee) Scommessa a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una scommessa o di una scommessa sistemistica;
    27. ff) Scommessa a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso un punto di vendita virtuale, di una scommessa o di una scommessa sistemistica relativa all’”Ippica internazionale”;
    28. gg) Scommessa accettata, la scommessa registrata dal totalizzatore nazionale;
    29. hh) Scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
    30. ii) Scommessa sistemistica o giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa a totalizzazione in comune derivanti dall’espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
    31. ll) Scommesse ippiche a totalizzazione in comune, le scommesse ippiche effettuate sulle corse inserite in un apposito calendario internazionale; mm) Settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;
    32. nn) Terminale di gioco, l’apparecchiatura elettronica utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l’acquisizione delle schedine di gioco, la trasmissione delle giocate al totalizzatore nazionale e la stampa delle ricevute di partecipazione;
    33. oo) Totalizzazione in comune, la totalizzazione in comune delle scommesse accettate dal totalizzatore nazionale ed effettuate in Italia ed all’estero, su corse individuate di comune accordo tra le Parti;
    34. pp) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
    35. qq) Unità di scommessa, l’insieme minimo di pronostici necessario per poter completare la scommessa;
    36. rr) Unità di scommessa vincente, l’unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Titolo I

Disposizioni comuni

Articolo 2 - Soggetti abilitati alla raccolta

  1. L’accettazione delle scommesse di cui all’articolo 1, comma 1, è consentita ai concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai concessionari per l’accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ai concessionari per l’accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 111, nonché agli ippodromi.
  2. AAMS, per le scommesse di cui all’articolo 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.

Articolo 3 - Ripartizione della posta di gioco

  1. La posta unitaria di gioco delle scommesse “Vincente internazionale”, “Accoppiata internazionale” e “Tris internazionale” è pari ad euro 0,50 per unità di scommessa. La giocata minima è di tre unità per ogni tipologia di scommessa.
  2. La posta unitaria di gioco della scommessa “Vincente internazionale” è ripartita nelle seguenti percentuali:
    1. a) Montepremi: 75 per cento;
    2. b) Compenso dell’attività dei punti di vendita: 8,00 per cento;
    3. c) Compenso ai concessionari: 1,00 per cento;
    4. d) Entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;
    5. e) Prelievo a favore dell’UNIRE: 10 per cento.
  3. La posta unitaria di gioco della scommessa “Accoppiata internazionale” è ripartita nelle seguenti percentuali:
    1. a) Montepremi: 69 per cento;
    2. b) Compenso dell’attività dei punti di vendita: 8,00 per cento;
    3. c) Compenso ai concessionari: 3,45 per cento;
    4. d) Entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;
    5. e) Prelievo a favore dell’UNIRE: 12 per cento;
    6. f) Compenso per l’attività di gestione: 1,55 per cento.
  4. La posta unitaria di gioco della scommessa “Tris internazionale”, è ripartita nelle seguenti percentuali:
    1. a) Montepremi: 65 per cento;
    2. b) Compenso dell’attività dei punti di vendita: 8,00 per cento;
    3. c) Compenso ai concessionari: 3,45 per cento;
    4. d) Entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento;
    5. e) Prelievo a favore dell’UNIRE: 16 per cento;
    6. f) Compenso per l’attività di gestione: 1,55 per cento.

Articolo 4 - Modalità di partecipazione

  1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore di cui al presente decreto, per l’accettazione delle scommesse in Italia, si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante. A tal fine, i concessionari apportano le modifiche ritenute opportune alle schedine di gioco attualmente in uso.

Articolo 5 - Rapporto di scuderia

  1. Due o più cavalli sono considerati in rapporto di scuderia solo se dichiarati tali, agli effetti delle scommesse, nella dichiarazione dei partenti.
  2. Nel caso partecipino alla stessa corsa due o più cavalli in rapporto di scuderia, la ricevuta di scommessa, sul “Vincente internazionale”, è rilasciata su precisa indicazione del numero del cavallo della scuderia sul quale lo scommettitore intende effettuare la scommessa stessa.
  3. Nel caso di ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con uno o più cavalli, le scommesse sul “Vincente internazionale” effettuate su tale cavallo sono rimborsate mentre rimangono valide quelle effettuate sugli altri cavalli appartenenti alla medesima scuderia.

Articolo 6 - Annullamento delle scommesse

  1. E’ consentito l’annullamento di una scommessa entro centoventi secondi dall’emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l’accettazione delle scommesse al totalizzatore nazionale sia ancora aperta. Non è consentito l’annullamento di scommesse effettuate attraverso modalità telefonica o telematica.
  2. In caso di ritiro di uno o più cavalli pronosticati è consentita, ad accettazione ancora aperta, la sostituzione, per un importo pari o superiore, della scommessa, previo annullamento della scommessa contenente i numeri dei cavalli ritirati.
  3. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, del decreto interdirettoriale 25 ottobre 2004, il termine di accettazione e dell’eventuale annullamento delle scommesse è stabilito da AAMS o dalle competenti autorità di cui all’articolo1, comma 1, non oltre la prima partenza, anche se non convalidata.
  4. L’orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

Articolo 7 - Ricevuta di partecipazione

  1. L’accettazione delle scommesse ippiche a totalizzazione in comune è certificata esclusivamente dalla ricevuta di scommessa emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
  2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta di scommessa e quelli contrassegnati sulla schedina di gioco ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità dello scommettitore, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, lo scommettitore può chiedere l’annullamento della ricevuta di scommessa secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1.
  3. La ricevuta di partecipazione delle scommesse oggetto del presente decreto, è emessa dal terminale di gioco dopo che la scommessa è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
  4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
    1. a) denominazione o codice identificativo del concessionario;
    2. b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
    3. c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
    4. d) numero della scommessa, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
    5. e) nome o sigla dell’ippodromo in cui si svolge la corsa;
    6. f) pronostici contenuti nella ricevuta di scommessa;
    7. g) numero di unità di scommesse accettate;
    8. h) identificativo univoco assegnato alla scommessa dal totalizzatore nazionale;
    9. i) importo complessivo della giocata;
    10. l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;
    11. m) numero di ripetizioni della scommessa.

Articolo 8 - Scommesse sistemistiche ed a caratura

  1. Sono ammesse scommesse sistemistiche per le formule di scommessa di cui all’articolo 1, comma 2. Le scommesse a caratura sono ammesse per la formula di scommessa “Tris internazionale”.
  2. Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell’emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l’importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall’addetto al terminale, prima dell’emissione della ricevuta.
  3. I tipi di scommesse sistemistiche per la scommessa “Vincente internazionale”, “Accoppiata internazionale” e “Tris internazionale”, disciplinate dal presente decreto, sono indicati agli articoli 22, 26 e 30.
  4. Per ogni scommessa a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all’atto della giocata. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. La scommessa a caratura minima non può essere inferiore a 20 unità di scommessa. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di due ed un massimo di 100. L’importo unitario della cedola di caratura non può essere inferiore a quella della giocata minima prevista per la scommessa.
  5. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l’importo delle vincite realizzate con l’intera scommessa a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. L’importo della vincita di ciascuna cedola di caratura è troncato alla seconda cifra decimale.
  6. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 6, non sono annullabili le scommesse a caratura; è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite da AAMS, la ristampa delle ricevute delle scommesse a caratura accettate dal totalizzatore nazionale e non emesse dal terminale di gioco.
  7. E’ ammessa la partecipazione alla scommessa, attraverso scommesse a caratura speciale. Le modalità di effettuazione delle scommesse a caratura speciale sono stabilite con provvedimento di AAMS.
  8. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
    1. a) denominazione o codice identificativo del concessionario;
    2. b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
    3. c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
    4. d) numero della scommessa, giorno, mese ed anno dell’effettuazione della medesima;
    5. e) nome o sigla dell’ippodromo in cui si svolge la corsa;
    6. f) pronostici contenuti nella scommessa;
    7. g) numero delle unità di scommessa accettate;
    8. h) identificativo univoco assegnato alla scommessa a caratura dal totalizzatore nazionale;
    9. i) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla scommessa;
    10. l) importo complessivo della scommessa a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l’importo della cedola di caratura è troncato al centesimo di euro;
    11. m) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della scommessa, assegnata dal totalizzatore nazionale.

Articolo 9 - Registrazione e conservazione delle scommesse

  1. Ogni scommessa accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l’alterazione dei dati conservati.
  2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo, nonché i supporti contenenti tutte le scommesse accettate per ciascuna scommessa a totalizzazione in comune, sono conservati da AAMS.

Articolo 10 - Calcolo della quota di vincita

  1. L’importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
  2. Il calcolo della quota, espressa da un numero troncato alla seconda cifra decimale, è effettuato come segue:
    1. a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall’ammontare di cui all’articolo 3;
    2. b) dal disponibile a vincite di ciascuna tipologia di scommessa, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;
    3. c) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.
  3. In caso di arrivo in parità di uno o più cavalli nelle corse oggetto di scommessa, il calcolo della quota è effettuato con le modalità indicate agli articoli 24, 28 e 32.
  4. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare un’unità di scommessa, le scommesse effettuate sulla tipologia interessata vengono rimborsate.
  5. L’importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite così come calcolate al comma 1, per le scommesse risultate vincenti, è di competenza dell’UNIRE.

Articolo 11 - Rimborsi

  1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:
    1. a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;
    2. b) in caso di mancata chiusura dell’accettazione delle scommesse, qualsiasi ne sia la causa, limitatamente alle scommesse accettate oltre l’orario di effettiva partenza della corsa stessa comunicato dall’UNIRE;
    3. c) la corsa oggetto di scommessa non si è svolta nel giorno in cui è stata programmata;
    4. d) dopo la chiusura dell’accettazione, per le unità di scommessa che contengono:
      1. i. nella scommessa “Vincente internazionale” il cavallo ritirato;
      2. ii. nella scommessa “Accoppiata internazionale” e “Tris internazionale” almeno un cavallo ritirato;
    5. e) intervengono variazioni su quanto specificato alle lettere d), g), h), i) ed m) della dichiarazione dei partenti delle corse, di cui all’articolo 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l’evento;
    6. f) il numero dei cavalli regolarmente partiti è inferiore a:
      1. i. due cavalli per il “Vincente internazionale”;
      2. ii. quattro cavalli per l’”Accoppiata internazionale”;
      3. iii. cinque cavalli per la “Tris internazionale”.
  2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei punti di vendita delle scommesse, può chiedere il rimborso entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione dell’esito della scommessa.
  3. L’importo rimborsato, la data e l’orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all’atto del rimborso.
  4. I resti determinati dal rimborso di carature sono di competenza dell’UNIRE.

Articolo 12 - Pubblicità degli esiti e comunicazioni

  1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai punti di vendita delle scommesse a loro collegati, per la loro affissione pubblica.

Articolo 13 - Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

  1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall’UNIRE.

Articolo 14 - Termini di decadenza

  1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i punti di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all’articolo 17, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
  2. E’ fatta, comunque, salva l’esperibilità dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria competente.

Articolo 15 - Soluzione delle controversie

  1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata all’organo di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
  2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, all’organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse.
  3. E’ fatta, comunque, salva l’esperibilità dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria competente.

Articolo 16 - Programma ufficiale delle corse – Dichiarazione dei partenti

  1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall’UNIRE, purché corredata di tutte le informazioni richieste per l’effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell’inizio dell’accettazione delle scommesse.
  2. La dichiarazione dei partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale predisposto dall’UNIRE, è comunicato ai concessionari, con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento della corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.
  3. La dichiarazione dei partenti contiene:
    1. a) il giorno e l’orario di svolgimento della corsa;
    2. b) il tipo di corsa;
    3. c) il nome dell’ippodromo ed il numero progressivo della corsa;
    4. d) la distanza della corsa;
    5. e) il tipo di pista per le corse al galoppo;
    6. f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
    7. g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;
    8. h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
    9. i) la distanza per ciascun cavallo per le corse al trotto con resa di metri;
    10. l) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;
    11. m) gli eventuali rapporti di scuderia;
    12. n) il numero di steccato per le corse al galoppo;
    13. o) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo;
    14. p) le ferrature per le corse al trotto.

Articolo 17 - Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse

  1. L’originale della ricevuta di accettazione delle scommesse, integra in ogni sua parte, costituisce l’unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l’ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del punto di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la 11 non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.

Articolo 18 - Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

  1. I concessionari effettuano il pagamento delle vincite e dei rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 19 e 20.
  2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l’alterazione del contenuto, le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.

Articolo 19 - Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro

  1. Il pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, è effettuato in contanti, successivamente alla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all’articolo 17, presso qualsiasi punto di vendita delle scommesse collegato con il concessionario titolare del punto di vendita nel quale è stata effettuata la scommessa.

Articolo 20 - Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro

  1. Il pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro è effettuato, mediante accredito su conto corrente bancario oppure mediante emissione di assegno circolare, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all’articolo 17 presso qualsiasi punto di vendita delle scommesse collegato con il concessionario titolare del punto di vendita nel quale è stata effettuata la scommessa.
  2. Le vincite ed i rimborsi di cui al comma 1, per importi fino a 100.000,00 euro, sono pagati entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, ovvero, per importi superiori a 100.000,00 euro, entro il termine di 21 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

Titolo II

Disposizioni Specifiche delle formule di scommessa

Articolo 21 - Formula di scommessa “Vincente internazionale”

  1. La formula di scommessa a totalizzazione in comune denominata “Vincente internazionale” consiste nel pronosticare il cavallo primo classificato nell’ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli, non legati da rapporto di scuderia.
  2. È consentita la partecipazione alla scommessa mediante scommesse sistemistiche, derivanti dall’indicazione di due o più cavalli.
  3. Se il cavallo vincente è in rapporto di scuderia con altri cavalli partecipanti alla stessa corsa, sono considerate vincenti anche le scommesse effettuate sui cavalli in rapporto di scuderia con 12 il cavallo vincente e la quota è determinata dal rapporto tra il disponibile a vincite e la somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia.

Articolo 22 - Giocate sistemistiche della formula di scommessa “Vincente internazionale”

  1. La giocata sistemistica per la scommessa a totalizzazione in comune “Vincente internazionale” è il sistema denominato NX ovvero la combinazione derivante dall’indicazione di due, tre o “n” cavalli.

Articolo 23 - Determinazione delle quote di vincita della formula di scommessa “Vincente internazionale”

  1. È prevista un’unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti esattamente il cavallo vincente della corsa oggetto di scommessa, o gli eventuali cavalli in rapporto di scuderia con il vincente, certificato, ai fini delle scommesse, da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall’UNIRE.
  2. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all’articolo 10.
  3. Se un cavallo dichiarato partente nella corsa oggetto della scommessa “Vincente internazionale” viene ritirato, tutte le scommesse contenenti quel cavallo ritirato possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell’accettazione; non è ammesso alcun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
  4. Qualora nessuna unità di scommessa risulti vincente tutte le scommesse vengono rimborsate.

Articolo 24 - Determinazione della quota nei casi di parità per la formula di scommessa “Vincente internazionale”

  1. In caso di arrivo in parità, nella corsa oggetto della scommessa “Vincente internazionale”, di due o più cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano al primo posto uno dei cavalli classificati in parità.
    Le quote si determinano nel modo seguente:
    1. a) dal disponibile a vincite, di cui all’articolo 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco;
    2. b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quanti sono i cavalli su cui sono state effettuate scommesse, arrivati in parità al primo posto;
    3. c) per ciascun cavallo vincente, si determina il quoziente tra l’importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria di gioco; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
  2. Qualora la parità coinvolga un cavallo in rapporto di scuderia, le scommesse da considerare sul cavallo in parità in rapporto di scuderia sono quelle derivanti dalla somma degli importi scommessi su tutti i cavalli in rapporto di scuderia con quello classificato in parità.

Articolo 25 - Formula di scommessa “Accoppiata internazionale”

  1. La formula di scommessa a totalizzazione in comune denominata “Accoppiata internazionale”, consiste nel pronosticare i primi due cavalli classificati nell’esatta successione dell’ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa in cui siano dichiarati partenti almeno quattro cavalli.
  2. Il rapporto di scuderia non rileva per la scommessa “Accoppiata internazionale”, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 27, punto 6.
  3. È consentita la partecipazione alla scommessa mediante giocate sistemistiche, derivanti dall’indicazione di due o più cavalli.

Articolo 26 - Giocate sistemistiche formula di scommessa “Accoppiata internazionale”

  1. Le giocate sistemistiche per la scommessa a totalizzazione in comune “Accoppiata internazionale” sono:
    1. a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall’indicazione di due, tre o “n” cavalli;
    2. b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri “n” cavalli, minimo due, ad occupare la seconda posizione;
    3. c) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo o al secondo posto ed altri “n” cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
    4. d) sistema denominato T2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra uno o più cavalli designati per ciascuna delle due posizioni possibili;
    5. e) sistema denominato NX ridotto (minimo tre cavalli) ovvero le combinazioni in ordine possibili dove al primo posto figura di volta in volta, il cavallo indicato per primo nel pronostico ed al secondo posto i restanti cavalli indicati, quindi, il cavallo indicato per secondo nel pronostico ed al secondo posto i cavalli indicati dalla terza posizione in poi e così via. Il numero delle combinazioni generate è pari alla metà di quelle previste dal sistema completo.

Articolo 27 - Determinazione delle quote di vincita della formula di scommessa “Accoppiata internazionale”

  1. È prevista un’unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero i primi due cavalli classificati nell’esatta successione dell’ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa.
  2. La combinazione vincente della scommessa “Accoppiata internazionale” è certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall’UNIRE.
  3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all’articolo 10.
  4. Qualora nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente tutte le scommesse vengono rimborsate.
  5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della scommessa “Accoppiata internazionale” vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più dei cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente, nello stesso 14 punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento di chiusura dell’accettazione; non è ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
  6. Nel caso in cui, nella corsa designata per la scommessa “Accoppiata internazionale”, due cavalli in rapporto di scuderia figurino ai primi due posti dell’ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine, tali due cavalli, generando un’unica quota per entrambe le combinazioni vincenti.

Articolo 28 - Determinazione della quota nei casi di parità nella formula di scommessa “Accoppiata internazionale”

  1. In caso di arrivo in parità, nella corsa oggetto della scommessa “Accoppiata internazionale”, di due o più cavalli al primo posto, sono considerate vincenti le unità di scommessa che, indipendentemente dall’ordine, indicano due dei cavalli classificati in parità. Le quote si determinano nel modo seguente:
    1. a) dal disponibile a vincite, di cui all’articolo 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;
    2. b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
    3. c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l’importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
  2. In caso di arrivo in parità al secondo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano al primo posto il cavallo classificato primo ed al secondo posto uno dei cavalli classificati in parità. Nel caso che uno dei cavalli arrivati in parità per il secondo posto sia in rapporto di scuderia con il cavallo primo classificato, sono considerate vincenti anche le unità di scommessa che indicano i due cavalli in rapporto di scuderia indifferentemente al primo o secondo posto. Il calcolo delle quote è effettuato con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 29 - Formula di scommessa “Tris internazionale”

  1. La formula di scommessa a totalizzazione in comune denominata “Tris internazionale”, consiste nel pronosticare i primi tre cavalli classificati nell’esatta successione dell’ordine di arrivo della corsa oggetto di scommessa in cui siano stati dichiarati partenti almeno sei cavalli.
  2. Il rapporto di scuderia non rileva per la scommessa “Tris internazionale”, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 31, punto 7, lettere a) e b).
  3. E’ consentita la partecipazione alla formula mediante giocate sistemistiche derivanti dall’indicazione di tre o più cavalli.

Articolo 30 - Giocate sistemistiche della formula di scommessa “Tris internazionale”

  1. Le giocate sistemistiche per la scommessa “Tris internazionale” sono:
    1. a) sistema denominato NX, ovvero le combinazioni in ordine derivanti dall’indicazione di tre, quattro o “n” cavalli;
    2. b) sistema denominato V1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato vincente ed altri “n” cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
    3. c) sistema denominato V2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati nei primi due posti ed altri “n” cavalli, minimo uno, ad occupare la restante posizione libera;
    4. d) sistema denominato P1, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra un cavallo designato al primo, secondo o terzo posto ed altri “n” cavalli, minimo due, ad occupare, in qualsiasi ordine, le restanti posizioni libere;
    5. e) sistema denominato P2, ovvero le combinazioni in ordine possibili tra due cavalli designati al primo, secondo o terzo posto ed altri “n” cavalli, minimo uno, ad occupare, in qualsiasi ordine, la restante posizione libera;
    6. f) sistema denominato T3, ovvero le combinazioni in ordine possibile tra uno o più cavalli designati per ciascuno delle tre posizioni possibili;
    7. g) sistema denominato NX ridotto (minimo quattro cavalli) ovvero le combinazioni in ordine possibili dove nello sviluppo del sistema figurano le seguenti terne:
      1. i. al primo posto il cavallo indicato per primo nel pronostico, - al secondo posto il cavallo indicato per secondo ed al terzo posto i cavalli indicati dalla terza posizione in poi;
        - al secondo posto il cavallo indicato per terzo nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quarta posizione in poi;
        - al secondo posto il cavallo indicato per quarto nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dal quinto posto in poi e così via;
      2. ii. al primo posto il cavallo indicato per secondo nel pronostico, - al secondo posto il cavallo indicato per terzo nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quarta posizione in poi;
        - al secondo posto il cavallo indicato per quarto nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quinta posizione in poi e così via;
      3. iii. al primo posto il cavallo indicato per terzo nel pronostico, - al secondo posto il cavallo indicato per quarto nel pronostico ed al terzo posto i cavalli indicati dalla quinta posizione in poi e così via.
        Il numero delle combinazioni generate è pari ad un sesto di quelle previste dal sistema completo.

Articolo 31 - Determinazione delle quote di vincita della formula di scommessa “Tris internazionale”

  1. E’ prevista un’unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti la combinazione vincente, ovvero l’esatto ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi tre posti del campo partenti della corsa oggetto di scommessa.
  2. La combinazione vincente della scommessa “Tris internazionale” è certificata da AAMS sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall’UNIRE.
  3. Il calcolo della quota è effettuato con le modalità di cui all’articolo 10.
  4. Qualora nessuna unità di scommessa indichi la combinazione vincente, tutte le unità di scommessa sono rimborsate.
  5. Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa oggetto della scommessa “Tris internazionale” vengono ritirati, tutte le scommesse contenenti uno o più cavalli ritirati possono essere sostituite con scommesse almeno dello stesso importo, unicamente nello stesso punto di vendita in cui sono state effettuate e fino al momento della chiusura dell’accettazione, non è ammesso alcun tipo di rimborso ad accettazione aperta.
  6. Nel caso di ritiro o non regolare partenza di uno o più cavalli nella corsa oggetto della scommessa “Tris internazionale” sono rimborsate entro i successivi novanta giorni, le unità di scommessa nelle quali figuri uno o più cavalli ritirati.
  7. Nel caso in cui nella corsa designata per la scommessa “Tris internazionale”:
    1. a) due cavalli in rapporto di scuderia figurino, senza soluzione di continuità, tra i primi tre classificati dell’ordine di arrivo, sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine tali due cavalli ed il cavallo, non facente parte della scuderia, al posto esattamente occupato;
    2. b) i cavalli che si classificano ai primi tre posti sono tutti in rapporto di scuderia sono considerate vincenti le unità di scommessa che indicano, in qualsiasi ordine tali tre cavalli.

Articolo 32 - Determinazione della quota nei casi di parità nella formula di scommessa “Tris internazionale”

  1. La determinazione della combinazione vincente, in caso di arrivo in parità di due o più cavalli, avviene come di seguito previsto:
    1. a) in caso di arrivo in parità al primo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti tutte le unità di scommessa che indicano ai posti di arrivo corrispondenti i cavalli in parità, in qualsiasi ordine e, se necessario per completare l’unità di scommessa prevista per la scommessa “Tris internazionale”, nell’esatta posizione gli altri cavalli classificati;
    2. b) in caso di arrivo in parità al secondo posto di due o più cavalli, sono considerate vincenti tutte le unità di scommessa che indicano al primo posto il cavallo primo classificato e nei posti successivi i cavalli arrivati in parità in qualsiasi ordine;
    3. c) analogamente si procede per eventuali parità al terzo posto.
  2. Il calcolo della quota, espresso da un numero troncato alla seconda cifra decimale, in caso di arrivo in parità di due o più cavalli, è effettuato come di seguito previsto:
    1. a) dal disponibile per vincite di cui all’articolo 3, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria;
    2. b) la differenza così ottenuta si divide in tanti parti uguali, quante sono le combinazioni vincenti su cui sono state effettuate scommesse;
    3. c) per ognuna delle combinazioni vincenti, si determina il quoziente tra l’importo di cui al punto b) ed il prodotto tra il numero delle unità di scommesse vincenti e la posta unitaria; tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota.
  3. In caso di arrivo in una corsa oggetto di scommessa “Tris internazionale” di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare una unità di scommessa, tutte le scommesse sono rimborsate.

Titolo III

Disposizioni contabili

Articolo 33 - Flussi finanziari e rendicontazione contabile

  1. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 19 e 20, sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stat