- + Sommario Chiudi



REGOLAMENTO IPPICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

NUOVA TRIS NAZIONALE 2

Prot. n. 2005/4637/giochi/sco

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

  1. Il presente decreto istituisce e definisce le modalità attuative della nuova scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate “Vincente nazionale” ed “Accoppiata nazionale”.
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    1. a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    2. b) UNIRE, l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine;
    3. c) Apertura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare scommesse;
    4. d) Chiusura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
    5. e) Concessionario, l’operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;
    6. f) Disponibile per vincite, l’importo da suddividere, per ciascuna scommessa, tra le unità di scommessa vincenti;
    7. g) Esito, il risultato certificato da AAMS ai fini delle scommesse, che si verifica per ciascun evento;
    8. h) Esito pronosticabile o concorrente o cavallo, la possibilità o l’insieme delle possibilità contemplate per l’evento su cui si effettua la scommessa;
    9. i) Evento, la corsa di cavalli su cui si effettuano le scommesse;
    10. l) Giocata o scommessa, l’insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
    11. m) Giocata o scommessa accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
    12. n) Giocata o scommessa sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie di unità di scommessa derivanti dall’espressione di un numero di pronostici superiore a quello minimo richiesto;
    13. o) Giocata o scommessa valida, la scommessa accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente non annullata;
    14. p) ncasso della raccolta, l’incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;
    15. q) Incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
    16. r) Palinsesto o campo partenti, le corse e l’elenco dei cavalli oggetto di scommessa;
    17. s) Partecipante o giocatore o scommettitore, colui che effettua la scommessa;
    18. t) Posta unitaria di gioco, l’importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di scommessa;
    19. u) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale aperto al pubblico autorizzato alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegato ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, ovvero agenzia di scommesse abilitata alla raccolta delle scommesse ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il punto di vendita – previa autorizzazione del concessionario o di AAMS ed in possesso di licenza di polizia rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza di cui all’articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773 – gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite; il punto di vendita aderisce ad un singolo concessionario ed è collegato telematicamente allo stesso;
    20. v) Quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l’importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
    21. z) Ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l’avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l’unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
    22. aa) Riporto o jackpot, il disponibile a vincite che, nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa, é riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima scommessa;
    23. bb) Saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l’incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
      1. i. i rimborsi effettuati nell’arco della settimana contabile di riferimento;
      2. ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all’incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
      3. iii. le vincite da essi pagate nell’arco della settimana contabile di riferimento;
    24. cc) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
    25. dd) Settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;
    26. ee) Terminale di gioco, l’apparecchiatura elettronica utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l’acquisizione delle schedine di gioco, la trasmissione delle giocate al totalizzatore nazionale e la stampa delle ricevute di partecipazione;
    27. ff) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
    28. gg) Unità di scommessa, l’insieme minimo di pronostici necessario per poter completare la scommessa;
    29. hh) Unità di scommessa vincente, l’unità di scommessa in cui i pronostici indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di scommessa.

Titolo I

Disposizioni comuni

Articolo 2 - Soggetti abilitati alla raccolta

  1. L’accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 1, è consentita ai punti di vendita autorizzati alla raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva collegati ai concessionari di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e, attraverso il collegamento ad uno di questi concessionari, ai concessionari per l’accettazione delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché ai concessionari per l’accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. AAMS può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.
  2. Sono altresì abilitati alla raccolta delle scommesse di cui all’articolo 1, comma 1, in qualità di punti di vendita e previo collegamento con uno dei concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, i punti di vendita abilitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla raccolta della scommessa TRIS, non compresi tra i punti di vendita indicati al comma 1.
  3. AAMS, per le scommesse di cui all’articolo 1, gestisce il totalizzatore nazionale attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco.

Articolo 3 - Ripartizione della posta di gioco

  1. La posta unitaria di gioco delle scommesse “Vincente nazionale” e “Accoppiata nazionale” è determinata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
  2. La posta unitaria di gioco delle scommesse è ripartita nelle seguenti percentuali:
    1. a) Montepremi e compenso per l’attività di gestione: 72,00 per cento per entrambe le scommesse, di cui, al montepremi del “Vincente nazionale”, in via sperimentale, il 71,00 per cento e, al montepremi dell’ “Accoppiata nazionale”, il 66,29 per cento;
    2. b) Compenso dell’attività dei punti di vendita: 8,00 per cento per entrambe le scommesse;
    3. c) Entrate erariali sotto forma di imposta unica: 6,00 per cento per entrambe le scommesse;
    4. d) Prelievo a favore dell’UNIRE: 14,00 per cento per entrambe le scommesse.

Articolo 4 - Modalità di partecipazione

  1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore di cui al presente decreto si effettua contrassegnando i numeri identificativi dei cavalli sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante.
  2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono disciplinati con decreto di AAMS.
  3. E’ prevista la partecipazione al gioco attraverso modalità telefonica e telematica secondo quanto disposto da AAMS con apposito provvedimento.

Articolo 5 - Annullo

  1. E’ consentito l’annullo di una scommessa entro centoventi secondi dall’emissione della ricevuta di partecipazione anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l’accettazione delle scommesse al totalizzatore nazionale sia ancora aperta.
  2. In caso di ritiro di uno o più cavalli pronosticati è consentita, ad accettazione delle giocate ancora ammessa, la sostituzione della giocata, con annullo della giocata contenente i numeri dei cavalli ritirati ed emissione di una nuova giocata di importo pari o superiore alla precedente.
  3. L’orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.

Articolo 6 - Ricevuta di partecipazione

  1. L’accettazione delle scommesse a totalizzatore è certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
  2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità di chi effettua la scommessa, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l’annullamento della ricevuta secondo quanto previsto dall’articolo 5.
  3. La ricevuta di partecipazione delle scommesse oggetto del presente decreto, è emessa dal terminale di gioco dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
  4. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
    1. a) denominazione del concessionario;
    2. b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
    3. c) identificativo o logo grafico della scommessa a totalizzatore cui si riferisce;
    4. d) numero della scommessa, giorno, mese ed anno di effettuazione della medesima;
    5. e) il nome o la sigla dell’ippodromo in cui si svolge la corsa;
    6. f) pronostici contenuti nella giocata;
    7. g numero di unità di scommesse accettate;
    8. h) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
    9. i) importo complessivo della giocata;
    10. l) orario (ore, minuti e secondi) e data (giorno, mese ed anno) della giocata, assegnati dal totalizzatore nazionale;
    11. m) numero di ripetizioni della scommessa.

Articolo 7 - Giocate sistemistiche

  1. Sono ammesse scommesse sistemistiche.
  2. Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell’emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l’importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall’addetto al terminale, prima dell’emissione della ricevuta.
  3. I tipi di giocate sistemistiche per la scommessa “Vincente nazionale” e per la scommessa “Accoppiata nazionale”, disciplinate dal presente decreto, sono indicati agli articoli 23 e 27.

Articolo 8 - Registrazione e conservazione delle giocate

  1. Ogni scommessa accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l’alterazione dei dati conservati.
  2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo, nonché i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati da AAMS.

Articolo 9 - Calcolo della quota di vincita

  1. L’importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
  2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera troncata alla seconda cifra decimale, è effettuato come segue:
    1. a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate, costituito dall’ammontare di cui all’articolo 3;
    2. b) il disponibile a vincite così determinato è ripartito tra la categoria di vincita ed aumentato dall’eventuale jackpot secondo le modalità di cui agli articoli 24 e 28;
    3. c) dal disponibile a vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di uno, costituisce la quota;
    4. d) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.
  3. In caso di arrivo in parità di uno o più cavalli nelle corse oggetto di scommessa, il calcolo della quota è effettuato con le modalità indicate agli articoli 25 e 29.
  4. In caso di arrivo, in una corsa oggetto di scommessa, di un numero di cavalli inferiore a quello previsto per completare un’unità di scommessa, il disponibile a vincite viene destinato a jackpot.
  5. L’importo risultante dalla differenza tra il disponibile per vincite e il valore delle vincite così come calcolate al comma 1, è di competenza dell’UNIRE.

Articolo 10 - Rimborsi

  1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:
    1. a) per motivi tecnici, non siano consentiti la totalizzazione ovvero il riscontro delle scommesse accettate;
    2. b) in caso di mancata chiusura dell’accettazione delle scommesse limitatamente alle scommesse accettate oltre l’orario di effettiva partenza della corsa stessa comunicato dall’UNIRE;
    3. c) la corsa oggetto di scommessa non si è svolta entro il giorno successivo a quello in programma;
    4. d) dopo la chiusura dell’accettazione, per le unità di scommessa che contengono: i. nella scommessa “Vincente nazionale” il cavallo ritirato; ii. nella scommessa “Accoppiata nazionale” almeno un cavallo ritirato.
    5. e) intervengono variazioni su quanto specificato alle lettere d), e), f), h) ed l) del programma ufficiale delle corse, di cui al successivo articolo 16, non contemplate nelle tolleranze dei regolamenti delle corse dei Paesi in cui si svolge l’evento;
    6. f) il numero dei cavalli regolarmente partiti è inferiore a sette.
  2. Il partecipante, informato del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei punti di vendita delle scommesse, può chiedere il rimborso entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione dell’esito della scommessa.
  3. L’importo rimborsato, la data e l’orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione, oppure su specifica ricevuta emessa all’atto del rimborso.

Articolo 11 - Pubblicità degli esiti e comunicazioni

  1. AAMS, oltre a darne diffusione attraverso il proprio sito internet, trasmette ai concessionari le comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa; i concessionari ritrasmettono tali comunicazioni ai punti di vendita delle scommesse, per la loro affissione pubblica.

Articolo 12 - Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

  1. I rimborsi non richiesti e/o le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall’UNIRE.

Articolo 13 - Termini di decadenza

  1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i punti di vendita della scommessa nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all’articolo 17, nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
  2. E’ fatta, comunque, salva l’esperibilità dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria competente.

Articolo 14 - Soluzione delle controversie

  1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata all’organo di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.
  2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, all’organo di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse.
  3. È fatta, comunque, salva l’esperibilità dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria competente.

Articolo 15 - Controlli ed ispezioni

  1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i punti di vendita agli stessi collegati, nonché sui sistemi informativi dei concessionari stessi.
  2. AAMS adotta i provvedimenti di decadenza dalla concessione nei confronti dei concessionari di cui all’articolo 2, in caso di violazione delle norme previste dal presente decreto.

Articolo 16 - Programma ufficiale delle corse

  1. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse ed in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e può essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall’ UNIRE, purché corredata di tutte le informazioni richieste per l’effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell’inizio dell’accettazione delle scommesse.
  2. Il campo partenti delle corse oggetto di scommessa, contenuto nel programma ufficiale predisposto dall’UNIRE, è comunicato ai concessionari, di norma entro le ore 14:00 di due giorni precedenti la corsa, che provvedono a darne diffusione in tutti i punti di vendita ad essi collegati.
  3. È facoltà di AAMS, su proposta dell’UNIRE, disporre l’accettazione delle scommesse “Vincente nazionale” ed “Accoppiata nazionale” su un campo partenti che preveda la disputa di corse articolate in batteria e finale. In tal caso, i cavalli dichiarati partenti nelle batterie riporteranno un numero di copertino progressivo a partire dal numero 1. Tale numerazione è quella che fa testo agli effetti della scommessa. Sono considerate vincenti le scommesse che indicano nella identica successione dell’ordine di arrivo i cavalli classificati al primo posto, nel caso della scommessa “Vincente nazionale” o ai primi due posti, nel caso della scommessa “Accoppiata nazionale” della finale. I cavalli che hanno partecipato alle batterie, ma non si sono qualificati per la finale, sono considerati regolarmente partiti. L’accettazione delle scommesse avrà termine con la partenza della prima batteria.
  4. Il programma ufficiale contiene:
    1. a) il giorno e l’orario di svolgimento della corsa;
    2. b) il tipo di corsa;
    3. c) il nome dell’ippodromo;
    4. d) la distanza della corsa;
    5. e) il tipo di pista per le corse al galoppo;
    6. f) i nomi dei cavalli dichiarati partenti;
    7. g) i numeri di partenza che contraddistinguono i cavalli partenti;
    8. h) il peso portato dal cavallo nelle corse al galoppo;
    9. i) la monta nelle corse al galoppo e la guida nelle corse al trotto;
    10. l) gli eventuali rapporti di scuderia;
    11. m) il numero di steccato per le corse al galoppo;
    12. n) i cavalli con paraocchi nelle corse al galoppo.

Articolo 17 - Verifica delle ricevute di accettazione delle scommesse

  1. L’originale della ricevuta di accettazione delle scommesse, integra in ogni sua parte, costituisce l’unico titolo al portatore valido per la riscossione delle vincite e l’ottenimento dei rimborsi, solo a seguito di apposita verifica. Il concessionario ovvero il gestore del punto di vendita della scommessa, se non coincidente con il concessionario, attraverso il terminale di gioco, verifica la non contraffazione materiale della ricevuta di accettazione; il totalizzatore nazionale verifica i dati identificativi contenuti nella ricevuta.

Articolo 18 - Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi

  1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.
  2. 2. Il concessionario custodisce, anche mediante archiviazione su supporti informatici che consentono la rilettura ed impediscono l’alterazione del contenuto, le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati per cinque anni.

Articolo 19 - Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsidi importo fino a 3.000,00 euro

  1. Le vincite e/o i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all’articolo 17, presso qualsiasi punto di vendita delle scommesse collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del punto di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.

Articolo 20 - Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro

  1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all’articolo 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.
  2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro fino a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all’articolo 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.
  3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

Articolo 21 - Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 100.000,00 euro

  1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro è effettuato entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti. I portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all’articolo 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.
  2. I rimborsi, di importo superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all’articolo 17. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare.
  3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di 21 giorni dalla data di presentazione della ricevuta. I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.